Art. 5.
(Agevolazioni).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione del settore disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 è concesso un credito d'imposta pari al 20 per cento, fino a un importo massimo di 50.000 euro, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge e finalizzate alla costituzione degli sportelli di prossimità di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. Al fine di promuovere l'innovazione del settore disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 è concesso ai consorzi o alle società costituiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 un credito d'imposta pari al 30 per cento, fino a un importo massimo di 200.000 euro, delle spese finalizzate alla creazione di servizi alle imprese e ai cittadini tramite internet e alla diffusione della firma digitale e della carta d'identità elettronica.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.